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Notifiche PEC degli atti giudiziari: l’IPA rientra nuovamente negli Elenchi Pubblici

lentepubblica.it • 22 Luglio 2020

notifiche-pec-atti-giudiziari-ipaCi sono novità per quanto riguarda i pubblici elenchi validi per le notifiche PEC degli atti giudiziari: l’IPA è stato incluso nuovamente tra questi.


A dettare le novità è stato il Decreto Semplificazioni, pubblicato di recente in Gazzetta Ufficiale.

La novella normativa ha infatti reintrodotto la validità delle notifiche telematiche di tutti gli atti alle PEC inserite nell’IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni).

Notifiche PEC degli atti giudiziari: IPA nuovamente tra gli Elenchi Pubblici

La novità arriva grazie all’introduzione dell’art. 28, alla lettera c), che testualmente recita:

“….la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6 -ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”

[…] Nel caso in cui sussista l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell’elenco di cui all’articolo 6 -ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni.”

Pertanto con le modifiche apportate, è consentito adesso alle amministrazioni di comunicare più indirizzi di posta elettronica certificata ciascuno dei quali corrispondenti ai propri organi o articolazioni anche territoriali a cui inviare comunicazioni o notificazioni telematiche, nei casi previsti dalla legge ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale.

Attenzione però: si prevede la possibilità del suo utilizzo solo in caso di mancata comunicazione e quindi di assenza, del proprio indirizzo PEC, nell’elenco di cui all’articolo 16, comma 12 (registro PP.AA.).

Solo in tale ipotesi, la notificazione alla pubblica amministrazione è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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